Sez. U, Sentenza n. 4709 del 09/11/1989 (Rv. 464122 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EMOLUMENTI IPOTECARI SPETTANTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI - RITENUTA DEVOLUTA AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ALIQUOTA DEL 30 PER CENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 24 NOVEMBRE 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973 N. 734 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EMOLUMENTI IPOTECARI SPETTANTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI - RITENUTA DEVOLUTA AL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ALIQUOTA DEL 30 PER CENTO PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 24 NOVEMBRE 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973 N. 734 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La ritenuta sugli emolumenti ipotecari spettanti ai conservatori dei registri immobiliari, devoluta al fondo di previdenza del personale periferico dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (poi inglobato nel fondo di previdenza per il personale del ministero delle Finanze), va operata, con riguardo al periodo 1 gennaio-24 novembre 1973, secondo l'aliquota del 30 per cento fissata con il d.m. 2 marzo 1973, emanato ai sensi della norma delegata costituita dall'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, non essendo stata tale disciplina incisa retroattivamente dall'art. 5, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 ed avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 414 del 1988, ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del detto art. 10, in relazione agli artt. 76 e 77 cost., per esorbitanza dalla delega conferita dall'art. 11 della legge 9 ottobre 1971 n. 825. La base imponibile della ritenuta anzidetta - che, ai sensi dell'art. 10 del citato d.P.R. n. 648 del 1972, va operata "sul totale lordo degli emolumenti spettanti ai conservatori" - è comprensiva delle spese d'ufficio, in quanto compensate dagli emolumenti assegnati ai conservatori ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge 25 luglio 1971 n. 545. (V 502/84, mass n 436382; (contra 3258/88, mass n 458622, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Costituzione art. 77, Legge 25/07/1971 num. 545 art. 6, Legge 25/07/1971 num. 545 art. 7, Legge 09/10/1971 num. 825 art. 1 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 825 art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 648 art. 10 CORTE COST., Legge 15/11/1973 num. 734 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)