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Sez. 3, Sentenza n. 6250 del 10/05/1985 Ud. (dep. 24/06/1985) Rv. 169889 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - APPELLO DEL P.M. CONTRO UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE - AMBITO DELLA DEVOLUZIONE AL GIUDICE SUPERIORE.*
Stato
decisa il 1985-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169889-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - APPELLO DEL P.M. CONTRO UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE - AMBITO DELLA DEVOLUZIONE AL GIUDICE SUPERIORE.*

L'effetto devolutivo del gravame, trattandosi di appello del P.m. avverso sentenza di assoluzione, è pieno ed introduce tutti gli argomenti che valgano a decidere il punto che è al centro della impugnazione; perciò il giudice di appello, investito della cognizione dell'impugnazione, è legittimato a rivalutare tutte le risultanze processuali ed a considerare sotto aspetto diverso anche i punti della motivazione della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica censura. Peraltro, anche l'imputato è rimesso automaticamente nella fase iniziale del giudizio e può quindi riproporre tutte quelle istanze che concernono la sussistenza del fatto e delle condizioni che configurano gli estremi del reato, in riferimento alle quali il giudice ha l'Obbligo della valutazione. (Conf mass n 143347; (Conf mass n 135020).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)