Sez. 1, Sentenza n. 3212 del 10/03/1986 Ud. (dep. 24/04/1986) Rv. 172525 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - APPELLO DEL P.M. - ACCERTAMENTO DI REATO MENO GRAVE DA PARTE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM" - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONDANNA, PER RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI, DI IMPUTATO ASSOLTO DA FURTO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - APPELLO DEL P.M. - ACCERTAMENTO DI REATO MENO GRAVE DA PARTE DEL GIUDICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM" - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONDANNA, PER RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI, DI IMPUTATO ASSOLTO DA FURTO.*
Non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice il quale, su appello del P.m. (che investa in toto la responsabilità dell'imputato), accerti e dichiari, attraverso il riesame delle risultanze processuali, che l'imputato ha commesso un fatto meno grave. (fattispecie relativa ad affermazione di colpevolezza, per ritenzione di effetti militari, di imputato assolto in primo grado dal reato di furto militare). (V mass n 170988; (V mass n 169889; (V mass n 143347; (V mass n 133959).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 166 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 230 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)