Sez. L, Sentenza n. 3962 del 05/04/1995 (Rv. 491637 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Diritto all'assegno ordinario di invalidità - Maturazione nel corso del procedimento giudiziario - Interessi e rivalutazione monetaria - Decorrenza dalla data di maturazione - "Spatium deliberandi" di centoventi giorni - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il diritto alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità (di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222) maturi nel corso del procedimento giudiziario, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui relativi ratei decorrono dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale e non già alla scadenza del centoventesimo giorno successivo a tale maturazione, atteso che in tale ipotesi - collegata alla disposizione di cui all'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., la quale impone al giudice di tener conto dell'aggravamento delle malattie denunciate e delle infermità sopravvenute nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario - lo "spatium deliberandi", concesso in via ordinaria all'I.N.P.S. per consentirgli di attivare il complesso procedimento amministrativo connesso alla domanda dell'assicurato che denunci malattie invalidanti, non ha alcuna ragion d'essere in quanto la valutazione della nuova situazione invalidante compete esclusivamente al giudice, restando escluso un intervento dell'ente erogatore della prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)