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Sez. L, Sentenza n. 12369 del 22/08/2003 (Rv. 566187 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO | Valutazione ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ. degli aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - Obbligatorietà - Finalità - Retrodatazione decorrenza raggiungimento della soglia rilevante - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566187-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO

La disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione ai fini di valutare gli aggravamenti coevi o successivi ai suddetti procedimenti, per verificare l'effettivo raggiungimento, anche in corso di causa, della soglia di invalidità e quindi la decorrenza del diritto alla prestazione, ma non anche allo scopo di retrodatare la decorrenza all'atto della domanda, amministrativa o giudiziaria, ossia ad epoca anteriore al raggiungimento della soglia d'invalidità indennizzabile (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fissato l'accertamento dell'inabilità permanente derivante da asbestosi polmonare in stato iniziale alla data in cui la malattia era stata evidenziata da esame TAC ad alta risoluzione).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)