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Sez. 2 - , Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021 (Rv. 662165 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione – Giudizio di verificazione dello stato passivo – Valutazione del credito azionato o, se inferiore, della somma per cui il creditore è ammesso – Sufficienza – Iscrizione del creditore al riparto – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2021-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662165-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93 com. 3 lett. 2, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)