Sez. 3, Sentenza n. 1960 del 22/02/1995 (Rv. 490604 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE | Contratto di assicurazione - Accordo modificativo - Confessione resa da soggetto privo del potere di rappresentare l'assicuratore - Valore probatorio - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE
In materia di prova di accordi modificativi di clausole di un contratto di assicurazione non può essere fatta valere una confessione stragiudiziale resa da soggetto privo del potere di rappresentare l'assicuratore, anche se lo stesso - come peraltro dovrebbe essere dimostrato dalla confessione - all'epoca aveva stipulato oralmente l'accordo modificativo, impegnando la responsabilità dell'assicuratore - in difetto di un effettivo potere di rappresentarlo in merito allo specifico patto - per l'operare dei principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento.(Nella specie la dedotta confessione stragiudiziale era intervenuta successivamente alla instaurazione del giudizio e, comunque, in epoca successiva a quella in cui si era verificato lo specifico fatto costitutivo del diritto oggetto della causa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1888, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)