Sez. 2, Sentenza n. 5264 del 30/11/1989 (Rv. 464429 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - INEFFICACIA DELLA CONFESSIONE.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE - CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE - INEFFICACIA DELLA CONFESSIONE.*
L'efficacia probatoria della confessione postula che essa provenga da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono (art. 2731 cod. civ.), cioè da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al rapporto in questione, pertanto, ove sia resa da un rappresentante (art. 2731 ultima parte cod. civ.), occorre che il rapporto di rappresentanza (legale o volontaria) sia in vita nel momento in cui è resa la confessione e che questa rientri nei limiti dei poteri attribuiti al rappresentante dalla procura o dalla legge, a seconda che si tratti di rappresentanza volontaria o legale, con la conseguenza che, in ipotesi di rappresentanza dei figli minori, questa e così l'efficacia della confessione resa dal genitore trova limite nella disposizione dell'art. 320 cod. civ. (nella specie, il S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano dichiarato inefficace la confessione resa in giudizio dal genitore costituitosi quale rappresentante legale dei figli minorenni già divenuti maggiorenni in corso di causa, all'atto della sua effettuazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)