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Sez. 1, Sentenza n. 3195 del 15/05/1980 (Rv. 406994 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL QUANTUM LIQUIDATO IN FAVORE DELLA CONTROPARTE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUEST'ULTIMA - SUSSISTENZA - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406994-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL QUANTUM LIQUIDATO IN FAVORE DELLA CONTROPARTE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUEST'ULTIMA - SUSSISTENZA - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

L'impugnazione che investa il quantum delle spese, liquidate in favore della controparte, va proposta nei confronti di questa ultima anche se le spese medesime siano state distratte al procuratore antistatario, il quale assume la qualita di parte nel procedimento d'impugnazione solo quando si controverta sulla concessione o meno della distrazione. (V 45/73, mass n 361794).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)