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Sez. 1, Sentenza n. 45 del 10/01/1973 (Rv. 361794 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA DISTRAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361794-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - ASSUNZIONE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA SULLA DISTRAZIONE - NECESSITA.*

Nell'ipotesi disciplinata dall'art 93 cod proc civ, primo comma, il diritto autonomo del difensore e circoscritto alla sola distrazione delle spese. Conseguentemente, il difensore assume la qualita di parte nel processo di impugnazione soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, e cioe quando la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla relativa istanza e l'abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronunzia di distrazione. (Conf 615/70, mass n 345760).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)