Sez. 5, Sentenza n. 4777 del 28/02/2011 (Rv. 616940 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Dipendente statale - Cessazione dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 - Ritenute IRPEF operate dall'ENPAS sull'indennità di buonuscita - Rimborso - Istanza - Presentazione - Termine ex art. 38 d.P.R. 602 del 1973 - Applicabilità - Rimessione in termini ex legge n. 482 del 1985 o ex art. 2 bis d.l. n. 69 del 1989 - Inapplicabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Con riguardo ad indennità di buonuscita, erogata dall'E.N.P.A.S. ad un dipendente statale cessato dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, la domanda di detto dipendente, diretta ad ottenere il rimborso delle trattenute a titolo di IRPEF sulla buonuscita, è soggetta al termine di diciotto mesi, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorrente dal versamento della ritenuta operata dall'E.N.P.A.S., senza che, scaduto tale termine, possano trovare applicazione, al fine della remissione in termini, le procedure previste dalla citata legge n. 482 del 1985 o il disposto dell'art. 2-bis, comma secondo, del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 2 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)