Sez. 1, Sentenza n. 5486 del 04/06/1999 (Rv. 527042 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Dipendente statale cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1974 - Indennità di buonuscita - Liquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. - Prima del primo gennaio 1980 - Trattenute I.R.P.E.F. - Domanda di rimborso del dipendente in relazione alla legge n. 482 del 1985 ed alla sent. della Corte Cost. n. 178 del 1986 - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
Con riguardo all'indennità di buonuscita, erogata dall'E.N.P.A.S. prima del primo gennaio 1980 ad un dipendente statale, cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1974, la domanda di detto pubblico dipendente, diretta ad ottenere il rimborso delle trattenute a titolo di I.R.P.E.F. sulla buonuscita, è soggetta al termine di decadenza, di cui all'art. 38, secondo comma del d.P.R. n. 602 del 1973, decorrendo il relativo termine di diciotto mesi dal versamento della somma trattenuta operato dall'E.N.P.A.S.. L'applicabilità di tale termine discende dalla circostanza che nella specie, la trattenuta non è stata dallo stesso effettuata dall'E.N.P.A.S. a titolo di ritenuta diretta, bensì nella veste di sostituto di imposta e, quindi, in funzione di un versamento diretto, come tale riconducibile all'ambito di applicazione del suddetto art. 38.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)