Sez. L, Sentenza n. 3928 del 12/06/1986 (Rv. 446759 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTINZIONE DEI GIUDIZI PREVISTI DALL'ART. 30 TER DELLA LEGGE 26 APRILE 1983 N. 131 - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTINZIONE DEI GIUDIZI PREVISTI DALL'ART. 30 TER DELLA LEGGE 26 APRILE 1983 N. 131 - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
In tema di benefici combattentistici, l'Estinzione dei giudizi prevista dall'art. 30 ter della legge 26 aprile 1983 n. 131 - legge che col precedente art. 30 bis ha aggiunto un comma all'art. 6 legge 9 ottobre 1971 n. 824, dotando in tal modo di copertura finanziaria gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970 n. 336 al personale indicato nell'art. 4 della legge stessa, dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 92 del 1981 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate ed i relativi consorzi possano far fronte agli oneri finanziari posti a loro carico - si riferisce unicamente ai giudizi tra l'INPS e gli enti suddetti e non già agli altri giudizi pendenti tra l'INPS ed enti diversi (quale, nella specie, una cassa di risparmio). (V 4665/85, mass n 442116).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)