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Sez. L, Sentenza n. 2775 del 20/03/1987 (Rv. 451887 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTINZIONE DEI GIUDIZI EX ART. 30 TER LEGGE 26 APRILE 1983 N. 131 - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451887-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTINZIONE DEI GIUDIZI EX ART. 30 TER LEGGE 26 APRILE 1983 N. 131 - LIMITI DI APPLICABILITÀ.*

L'Estinzione dei giudizi pendenti, prevista dall'art. 30 ter legge 26 aprile 1983 n. 131, riguarda unicamente le controversie tra l'INPS e i comuni, o le aziende municipalizzate o i loro consorzi, ma non anche le controversie tra l'INPS ed enti diversi da questi ultimi, quali i consorzi di bonifica, atteso che la norma citata va letta in relazione all'art. 30 bis della legge stessa che prevede il finanziamento dei suddetti enti rientranti nella finanza pubblica allargata in relazione agli oneri derivanti dall'attribuzione ai propri dipendenti dei cosiddetti benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970 n. 336. (Conf 3928/86, mass n 446759).*

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)