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Sez. 3, Sentenza n. 20161 del 19/04/2005 Cc. (dep. 30/05/2005) Rv. 231643 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condono edilizio - Disciplinato dalla legge n. 724 del 1994 - Singole domande riferentesi a parti di unico edificio - Riconduzione ad unica sanatoria - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231643-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994 n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)