Sez. 3, Sentenza n. 12353 del 02/10/2013 Cc. (dep. 17/03/2014) Rv. 259292 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Condono edilizio - Disciplina della legge n. 724 del 1994 - Singole domande riferentesi a parti di unico edificio - Riconduzione ad unica sanatoria - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724, ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che faccia capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad una unica concessione in sanatoria, onde evitare la elusione del limite di 750 mc. attraverso la considerazione di ciascuna parte in luogo dell'intero complesso.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)