Sez. 2, Sentenza n. 5428 del 13/03/2006 (Rv. 587603 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto avente ad oggetto la promozione di contratti di collocazione di titoli e valori mobiliari - Nullità dei contratti conclusi dal committente per il tramite dell'agente - Violazione dell'articolo 18 ter del d.l. 8 aprile 1974 n.95 conv. nella legge 7 giugno 1974 n.216 - Nullità del contratto di agenzia per contrarietà a norma imperativa - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Sussiste la nullità del contratto di agenzia, ai sensi dell'articolo 1418, primo comma, cod.civ., allorquando questo abbia avuto ad oggetto la promozione di contratti di collocazione di titoli e valori mobiliari che siano stati conclusi, dal committente per il tramite dell'agente, in violazione dell'articolo 18 ter del d.l. 8 aprile 1974 n.95 conv. nella legge 7 giugno 1974 n.216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare. Infatti, nel sistema delineato dal predetto decreto legge, la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio aveva ad oggetto la regolamentazione dell'informazione del risparmiatore ed intendeva tutelare la trasparenza del mercato, e come tale costituiva norma imperativa. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda, esperita da una società finanziaria nei confronti del proprio agente, di ripetizione delle mediazioni e provvigioni a quello corrisposte, da ritenersi indebite, per essere illecita, e quindi nulla, la prestazione svolta, di modo che l'importo andava restituito, poichè si era accertato che quella società finanziaria "raccoglieva abusivamente risparmio, avvalendosi del cosiddetto collocamento porta a porta di prodotti finanziari del tutto inconsistenti e raggirando in tal modo numerosi malcapitati sottoscrittori").
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 18, Cod. Civ. art. 1418 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)