Sez. 1, Sentenza n. 10976 del 10/12/1996 (Rv. 501167 - 01)
BORSA - BORSA - VALORI - AUTORITÀ PREPOSTE ALLE BORSE | Sollecitazione al pubblico risparmio - Nozione - Disciplina ex D.L. n. 95 del 1974 e legge n. 1 del 1991 - Differenze - Soggetti abilitati - Mancanza della autorizzazione - Conseguenze - Fattispecie.
BORSA - BORSA - VALORI - AUTORITÀ PREPOSTE ALLE BORSE
Mentre nel sistema del D.L. n. 95 del 1974 convertito, con modificazioni, nella legge n. 216 del 1974 (come modificati, da ultimo, dal D. Lgs. n. 85 del 1992) la disciplina della "sollecitazione del pubblico risparmio" ha ad oggetto la regolamentazione dell'informazione del risparmiatore ed intende tutelare la trasparenza del mercato dei valori mobiliari, nel sistema invece delineato della legge n. 1 del 1991, prevale la dichiarata necessità di disciplinare i comportamenti degli intermediari che operano nel mercato. Ne consegue che, nel sistema della legge n. 1 del 1991, non assumono decisiva rilevanza - ai fini dell'individuazione dell'attività di sollecitazione del "pubblico risparmio", in quanto tale, riservata agli intermediari autorizzati - l'elemento quantitativo (ad es. numero e qualificazione dei risparmiatori coinvolti, ovvero numero degli atti posti in essere), ma la legittimità del comportamento dell'intermediario, che può - perciò - assumere rilevanza anche nel caso di un singolo atto posto in essere ed anche ove esso si indirizzi nei confronti di un singolo risparmiatore. Pertanto anche un singolo atto di consulenza fornita ad un singolo risparmiatore ed effettuata con una lettera (e non "porta a porta", come vietato dall'art. 5 comma terzo legge n. 1 del 1991), o l'offerta, ad un cliente, di un contratto di "riporto finanziario", da parte di una società non autorizzata all'attività di intermediazione mobiliare, costituiscono atti di sollecitazione del pubblico risparmio, riservati in realtà, dalla legge n. 1 cit., alle società di intermediazione mobiliare.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 18, Legge 07/06/1974 num. 216 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 art. 1, Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)