Sez. 1, Sentenza n. 2247 del 13/07/1971 (Rv. 353064 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE D'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - FATTI SUCCESSIVI ALLA REGISTRAZIONE - EVIZIONE DI UNA COMPRAVENDITA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LEGITTIMITA DELLA IMPOSTA DI REGISTRO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - RESTITUZIONE D'IMPOSTA - ATTI DICHIARATI NULLI O RESCISSI - FATTI SUCCESSIVI ALLA REGISTRAZIONE - EVIZIONE DI UNA COMPRAVENDITA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA LEGITTIMITA DELLA IMPOSTA DI REGISTRO.*
L'art 12 della legge del registro, in armonia con la norma fondamentale dettata dal precedente art 8, sancisce l'irrilevanza, di regola, ai fini della legittimita dell'imposizione, delle vicende del negozio successive alla registrazione dell'attò questo deve essere tassato con esclusivo riguardo agli effetti giuridici che, per la sua intrinseca natura, e idoneo a produrre. Pertanto, l'evizione, in quanto evento successivo all'atto di compravendita, dipendente per di piu dall'iniziativa di un soggetto estraneo all'atto, e irrilevante ai fini della legittimita dell'imposta di registro applicata.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)