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Sez. 1, Sentenza n. 4374 del 03/07/1986 (Rv. 447136 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - RIFERIMENTO AGLI EFFETTI CHE L'ATTO È IDONEO A PRODURRE - VICENDE SUCCESSIVE DEL NEGOZIO TASSATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447136-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - RIFERIMENTO AGLI EFFETTI CHE L'ATTO È IDONEO A PRODURRE - VICENDE SUCCESSIVE DEL NEGOZIO TASSATO - IRRILEVANZA.*

Per l'applicazione dell'imposta di registro, che è imposta di atto e non di trasferimento, deve aversi riguardo agli effetti giuridici che l'atto, per sua intrinseca natura, è idoneo a produrre e non solo a quelli al momento prodotti, mentre sono irrilevanti le successive vicende del negozio tassato. (nella specie, la suprema Corte in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuta legittima la tassazione di un contratto di associazione in partecipazione in relazione alla complessiva previsione degli apporti contrattualmente previsti e non alla sola misura degli apporti allo stato eseguiti). (V 551/74, mass n 368322; (V 3428/73, mass n 367408; (V 2247/71, mass n 353064; (Conf 1691/80, mass n 405303; (Conf 3756/75, mass n 377961).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 11 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)