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Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 26/11/1991 Cc. (dep. 27/01/1992) Rv. 189028 - 01

Giudice - Ricusazione - In genere | Pronuncia di inammissibilità dell'istanza - Necessità di previe conclusioni del P.M. - Esclusione - Ragioni -
Stato
decisa il 1991-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/189028-01

Giudice - Ricusazione - In genere

In tema di ricusazione, l'art. 41, comma primo, cod.proc.pen., impone, per i casi di manifesta infondatezza della istanza di ricusazione da esso previsti, che la pronuncia di inammissibilità avvenga "senza ritardo", senza richiamare - al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione del merito della ricusazione - le forme dell'art. 127 cod.proc.pen., il quale, al comma terzo, prevede che vengano sentiti il P.M. e le altre parti. Ne consegue che nelle ipotesi disciplinate dal detto art. 41, comma primo, il giudice deve pronunciare l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza preventivamente raccogliere le conclusioni del P.M.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)