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Sez. 4, Sentenza n. 42024 del 06/07/2017 Cc. (dep. 14/09/2017) Rv. 270770 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Inammissibilità - Manifesta infondatezza dei motivi - Procedura "de plano" - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270770-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE

L'inammissibilità della richiesta di ricusazione per manifesta infondatezza deve essere dichiarata con procedura camerale "de plano", senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'articolo 41, comma primo, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione di merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)