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Sez. 1, Sentenza n. 6265 del 22/06/1990 (Rv. 467894 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ - SUOLI EDIFICATORI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467894-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ - SUOLI EDIFICATORI - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*

Per effetto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. N. 5 del 1980 - che, con riguardo ai suoli edificatori, ha caducato la norma dell'art. 20, comma terzo, della legge 1971 n. 865 nella sua interezza e, quindi, anche nella parte attinente alla previsione della quota percentuale, di un dodicesimo, ivi stabilita con riferimento all'indennità tabellare, determinata ai sensi del precedente art. 16 - l'indennità di occupazione deve essere liquidata con il criterio degli interessi legali (5 per cento) sull'indennità di esproprio determinata in relazione al valore venale del bene alla stregua dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, che ha ripreso vigore a seguito della contestuale declaratoria di illegittimità del predetto art. 16 legge 865 del 1971. (contra 2103/89, mass n 462680).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)