Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 05/05/1989 (Rv. 462680 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ - RIFERIMENTO AD UNA PERCENTUALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ - RIFERIMENTO AD UNA PERCENTUALE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma terzo, legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977 n. 10, non ha colpito il criterio di liquidazione costituito dal doversi commisurare l'indennità di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione per ciascun anno di durata dell'occupazione d'urgenza, ma il collegamento all'indennità di espropriazione, determinata sulla base dei commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 come mod. Dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, sicché la indennità di occupazione può essere determinata, alla stregua dell'art. 20, comma terzo, della legge, in un dodicesimo della indennità di espropriazione, che sia determinata in base al valore venale del bene ai sensi della legge n. 2359 del 1865. (V 1397/87, mass n 450862).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 com. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)