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Sez. 5, Sentenza n. 49289 del 15/11/2023 Ud. (dep. 11/12/2023) Rv. 285560 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare - Parte civile - Memoria tardivamente depositata - Richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2023-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285560-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato nelle forme del rito cartolare secondo la disciplina emergenziale pandemica di cui all'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogata, la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima della data fissata per la trattazione del processo.

Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 5 duodecies, Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legge 22/06/2023 num. 75 art. 17, Legge 10/08/2023 num. 112 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)