Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc. (dep. 29/05/2015) Rv. 263641 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancato tempestivo deposito delle conclusioni della parte civile - Conseguenze - Impossibilità di liquidare la parcella relativa alle spese di costituzione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di liquidazione della parte civile, che, in relazione a procedimento camerale, aveva depositato solo il giorno dell'udienza, e quindi in violazione dell'art. 611 cod. proc. pen., una memoria contenente conclusioni e nota spese priva di qualunque deduzione utile ad offrire un apporto per la decisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)