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Sez. L, Sentenza n. 3556 del 27/05/1986 (Rv. 446488 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - ART. 27 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - SOMMA CORRISPONDENTE ALLA PARTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE MA ASSUNTA DAL DATORE DI LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446488-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - ART. 27 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - SOMMA CORRISPONDENTE ALLA PARTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE MA ASSUNTA DAL DATORE DI LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ESCLUSIONE.*

L'art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle norme sugli assegni familiari) - adottando una retribuzione imponibile assai più ristretta di quella successivamente introdotta dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - non considerata retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale ciò che il lavoratore riceveva dal datore di lavoro per un titolo diverso da quello del compenso dell'opera prestata; pertanto, nel vigore del citato art. 27, non costituiva retribuzione imponibile la somma corrispondente a quella parte di contribuzione che avrebbe dovuto far carico ai lavoratori ma il cui Onere era assunto invece dal datore di lavoro. (V 4079/81, mass n 414738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)