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Sez. L, Sentenza n. 3464 del 22/04/1997 (Rv. 503858 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Nuova disciplina ex art. 1 legge n. 128 del 1992 - Applicabilità ai giudizi in corso - Sussistenza - Art. 90 legge n. 353 del 1990 - Applicabilità alle modifiche alla competenza apportati dalla legge n. 128 del 1992 - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503858-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

L'art. 90 legge n. 353 del 1990 (così come modificato dall'art. 9 D.L. n. 347 del 1995, reiterato dal D.L. n. 432 del 1995 e convertito in legge n. 534 del 1995), disponendo che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di detta legge sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore, si riferisce alle sole modifiche della competenza prevista della medesima legge n. 353 del 1990 e non anche ad ogni altro eventuale e ulteriore intervento legislativo autonomo in materia di competenza; esso pertanto non è applicabile alle modifiche alla competenza territoriale apportate dall'art. 1 legge 1992 n. 128 all'art. 413 cod. proc. civ., che deve perciò ritenersi immediatamente applicabile ai giudizi in corso, fin dalla data della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Decreto Legge 09/08/1995 num. 347 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)