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Sez. L, Sentenza n. 10580 del 25/10/1993 (Rv. 484053 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Nuova disciplina ex art. 1 legge n.128 del 1992 - Portata - Applicabilità nei giudizi in corso - Individuazione di un foro esclusivo - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484053-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

La norma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, che, modificando l'art. 413 cod. proc. civ., stabilisce, per le controversie previste dall'art. 409 n. 3 dello stesso codice, la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente (o degli altri lavoratori parasubordinati ivi indicati), è immediatamente applicabile nei giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore - senza che a ciò sia di ostacolo il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 353 del 1990) - e fissa (con riguardo al domicilio del lavoratore al tempo dello svolgimento del rapporto, ancorché cessato) un foro esclusivo (non alternativo o concorrente con gli altri fori indicati dal secondo comma dell'art. 413), restando escluso, giusta l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 241 del 1993, che la norma stessa sia per ciò sospettabile d'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)