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Sez. 3, Sentenza n. 19608 del 27/08/2013 (Rv. 627535 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Valutazione di non indispensabilità - Obbligo di espressa motivazione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627535-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di nuova produzione documentale in appello, la valutazione di non indispensabilità, che ne provoca la mancata ammissione, deve essere espressamente motivata dal giudice del gravame, quanto alla ritenuta mancanza di attitudine dei nuovi documenti a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)