diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16971 del 21/07/2009 (Rv. 609757 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Indispensabilità della prova - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Non indispensabilità - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609757-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio d'appello, a norma dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., il collegio è tenuto a motivare esclusivamente l'indispensabilità che ne giustifica l'ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)