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Sez. L, Sentenza n. 609 del 01/02/1989 (Rv. 461686 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL' UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI EX ARTT. 415 E 435 COD. PROC. CIV. - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461686-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL' UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE DI DIECI GIORNI EX ARTT. 415 E 435 COD. PROC. CIV. - CARATTERE PERENTORIO - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*

Il termine di dieci giorni, assegnato in materia di controversie di lavoro ai sensi dell'art. 415 cod. proc. civ., per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto (così come quello corrispondente nella fase d'appello di cui all'art. 435 cod. proc. civ.) non è perentorio e pertanto la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né incide sulla validità dell'atto processuale, sempre che siano rispettati i termini fissati dai commi quinto e sesto dello stesso articolo 415. (V 1835/88, mass n 457788; (V 5551/84, mass n 437222).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)