Sez. 3, Sentenza n. 1835 del 22/02/1988 (Rv. 457788 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ., (come quello di sessanta giorni dal deposito del ricorso per la fissazione della udienza previsto dal precedente terzo comma dell'articolo citato), in Mancanza dell'espressa dichiarazione normativa ex art. 152, secondo comma, dello stesso codice, non è perentorio; pertanto, la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né incide sulla validità dell'atto processuale, sempreché siano rispettati i termini di comparizione fissati dal quinto e sesto comma dello stesso articolo. (Conf 5551/84, mass n 437222; (Conf 1344/80, mass n 404866; (Conf 3121/79, mass n 399474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)