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Sez. 1, Sentenza n. 140 del 12/01/1988 (Rv. 456768 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - AMENTIA DI UNO DEI CONIUGI - LIQUIDAZIONE DI UN ASSEGNO MENSILE IN FAVORE DELLO STESSO - CRITERI PREVISTI DALL'ART. 129 BIS COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456768-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - AMENTIA DI UNO DEI CONIUGI - LIQUIDAZIONE DI UN ASSEGNO MENSILE IN FAVORE DELLO STESSO - CRITERI PREVISTI DALL'ART. 129 BIS COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

L'art. 129 bis cod. civ. prevede, in caso di nullità del matrimonio, un indennizzo a carico del coniuge "imputabile", cioè di quello che abbia contratto il matrimonio conoscendo (o dovendo conoscere) il vizio che lo inficiava. Pertanto, in Sede di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di matrimonio concordatario, ed al fine delle statuizioni provvisorie sui rapporti economici, contemplate dall'art. 8 n. 2, ultima parte, degli accordi di Roma del 18 febbraio 1984 (ratificati con legge 25 marzo 1985 n. 121), deve negarsi la possibilità di far ricorso ai criteri posti dal citato art. 129 bis, ove si tratti di liquidare un assegno mensile a carico del coniuge per la cui "amentia" sia stata rilevata la nullità del vincolo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)