Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21774 del 27/10/2016 (Rv. 642665 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Sezione specializzata e sezioni ordinarie del tribunale - Ripartizione delle funzioni - Questione di competenza - Esclusione - Ordinanza di rimessione degli atti al presidente del tribunale per l'assegnazione alla sezione specializzata in materia d'impresa - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore trasmette al presidente del tribunale gli atti relativi ad un causa per la sua assegnazione alla sezione specializzata dello stesso tribunale in materia d'impresa - istituita ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2012 - non è qualificabile come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un provvedimento a valenza meramente amministrativa, e non è, quindi, impugnabile, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., con il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)