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Sez. 3, Sentenza n. 664 del 01/03/1976 (Rv. 379313 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONDIZIONI - QUESTIONI IDENTICHE - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DI CAUSE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379313-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONDIZIONI - QUESTIONI IDENTICHE - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DI CAUSE - INSUSSISTENZA.*

La litispendenza presuppone l'oggettiva identita tra due cause contemporaneamente pendenti, la quale si determina in base al petitum e alla causa petendi e non gia in base alle questioni di fatto o di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla decisione della controversia. Ne consegue che la esistenza di questioni identiche in cause oggettivamente diverse non da luogo - di per se - ne a litispendenza ne a continenza di cause, ed e irrilevante ai fini della Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)