Sez. 3, Sentenza n. 664 del 01/03/1976 (Rv. 379313 - 01)
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONDIZIONI - QUESTIONI IDENTICHE - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DI CAUSE - INSUSSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA - CONDIZIONI - QUESTIONI IDENTICHE - ESCLUSIONE - CONNESSIONE DI CAUSE - INSUSSISTENZA.*
La litispendenza presuppone l'oggettiva identita tra due cause contemporaneamente pendenti, la quale si determina in base al petitum e alla causa petendi e non gia in base alle questioni di fatto o di diritto che debbono essere risolte dal giudice per pervenire alla decisione della controversia. Ne consegue che la esistenza di questioni identiche in cause oggettivamente diverse non da luogo - di per se - ne a litispendenza ne a continenza di cause, ed e irrilevante ai fini della Competenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)