Sez. 3, Ordinanza n. 29014 del 11/11/2024 (Rv. 672852-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Controversie in materia locatizia - Termini processuali - Sospensione durante il periodo feriale - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. - Configurabilità - Svolgimento secondo il rito del lavoro - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Alle controversie in materia di locazione si applica la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 l. n. 742 del 1969, essendo irrilevante che il giudizio sia regolato dal rito del lavoro, poiché l'esclusione della sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., è correlata alla loro specifica natura e non alla specialità del rito.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)