Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 13/05/2010 (Rv. 613085 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Nel periodo feriale - Controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 409 cod. proc. civ. - Nozione - Estensione alle controversie regolate dal rito del lavoro - Esclusione - Azione del conduttore ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
L'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l'azione proposta dal conduttore a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 per ripetere, fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestendo carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell'elencazione tassativa dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)