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Sez. 1, Sentenza n. 18013 del 06/08/2009 (Rv. 610191 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Ricorso per cassazione - Termine - Riduzione della metà rispetto a quello ordinario - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2009-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610191-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

In tema di opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa degli enti creditizi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 del d.lgs. n. 385 del 1993, nella parte in cui, prevedendo la riduzione alla metà del termine per proporre ricorso per cassazione e la decorrenza dello stesso dalla notifica della sentenza d'appello, detta una disciplina differenziata rispetto a quella dell'insinuazione tardiva, per la quale vale invece il termine ordinario di impugnazione. Si tratta infatti di situazioni non omogenee, in quanto nel primo caso il giudizio ha carattere "lato sensu" impugnatorio dell'accertamento compiuto in sede di formazione dello stato passivo, mentre nel secondo ancora non è intervenuta alcuna pronuncia sulla domanda, e, sul piano sostanziale, solo il creditore tardivo sopporta, se non privilegiato e salva la non imputabilità del ritardo, le conseguenze della non tempestività della domanda, concorrendo solo sui riparti futuri e non avendo alcun diritto ad accantonamenti, nè ad opporsi alla chiusura della procedura. Solo per l'opposizione trova quindi giustificazione la scelta del legislatore di prevedere termini di impugnazione dimidiati, al fine assicurare una rapida definizione della controversia, che può produrre conseguenze nei confronti degli altri creditori concorrenti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 325, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)