diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18313 del 30/08/2007 (Rv. 599595 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Domanda qualificata come opposizione allo stato passivo e trattata in primo grado con il relativo rito - Appello - Termine decadenziale di quindici giorni ex art. 99 legge fallim. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599595-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

Per il principio secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata sulla base della qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice che detto provvedimento ha pronunciato, a prescindere dall'esattezza o meno di tale qualificazione, e per il principio di ultrattività del rito (in forza del quale gli atti processuali compiuti con le modalità proprie del rito adottato dal giudice, conservano piena efficacia e ne conservano gli effetti nelle fasi successive), è soggetto al termine di decadenza di quindici giorni, ai sensi dell'art. 99 legge fall., l'appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata su domanda che in primo grado sia stata qualificata (nella specie, sia dall'attore, sia dal giudice) come opposizione a stato passivo di liquidazione coatta amministrativa e trattata secondo il relativo rito, senza che rilevino, in contrario, eventuali errori nell'applicazione di quest'ultimo, quali (come nella specie) la proposizione dell'opposizione prima del deposito dello stato passivo ovvero la pronuncia di una sentenza di condanna "in prededuzione" (e non di modifica dello stato passivo), non determinanti una irriconoscibilità del rito applicato e sempreché non soccorra l'espressa qualificazione data dal giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)