Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (sesta sezione) del 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (sesta sezione)
17 novembre 1987
Nelle cause riunite 142 e 156/84,
British American Tobacco Company Ltd, con sede in Londra, con l'aw. P. V. F. Bos, precedentemente del foro di Amsterdam, poi del foro di Rotterdam, Nolst Trenité, con studio in Bruxelles, istruito da Coudert Brothers, attorneys at law in New York, con studio in Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. J. Loesch, 2, rue Goethe,
e
R. J. Reynolds Industries Inc., con sede in Winston Salem (Carolina settentrionale, Stati Uniti d'America), nella persona del sig. Joseph F. Abely, Jr., Vice Chairman of the Board, con gli avvocati J. F. Lever, Q. C, e R. Buxton, Q. C, di Gray's Inn Chambers, Grays'Inn, Londra, istruiti dai sigg. M. A. Paines e M. J. Reynolds, dello studio Allen and Overy, con uffici in Londra ed in Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. J. Loesch, 2, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. A. McClellan e dalla sig. na K. Banks, membri del suo ufficio legale, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Philip Morris Incorporated, con sede in New York, con gli avvocati M. Siragusa, del foro di Roma, e M. Waelbroek, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'aw. E. Arendt, Centre Louvigny, 34B, rue Philippe-II,
e
Rembrandt Group Limited, con sede in Stellenbosch (Repubblica Sudafricana), con gli avvocati C. Bellamy e K. B. Parker, di Gray's Inn, di Londra, istruiti dal sig. Malcolm G. C. Nicholson, Solicitor dello studio Slaughter and May di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,
intervenienti,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione, contenuta nella lettera della Commissione 22 marzo 1984 n. SG(84) D/3946, relativa alle pratiche nn. IV/30.342 e IV/30.926, con la quale vengono respinte le domande presentate dalle ricorrenti a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU 1962, pag. 204) e si dichiara che taluni accordi stipulati tra le intervenienti non costituiscono trasgressione degli artt. 85 e 86 del trattato CEE,
LA CORTE (sesta sezione),
composta dai signori O. Due, presidente di sezione, G. C. Rodríguez Iglesias, T. Koopmans, K. Bahlmann e C. Kakouris, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: B. Pastor, amministratore
vista la relazione d'udienza, completata in esito alla fase orale del 12 novembre 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presente all'udienza del 17 marzo 1987,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 4 e il 20 giugno 1984, la British American Tobacco Company Ltd, con sede in Londra, e la R. J. Reynolds Industries Inc., con sede in Winston Salem (Carolina settentrionale, Stati Uniti d'America), hanno proposto a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, due ricorsi miranti all'annullamento della decisione contenuta nella lettera 22 marzo 1984 n. SG(84) D/3946, relativa alle pratiche n. IV/30.342 e n. IV/30.926, con le quali la Commissione respingeva le domande presentate dalle ricorrenti a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1972, n. 17 (GU pag. 204), e dichiarava che taluni accordi stipulati dalla Philip Morris Incorporated (in prosieguo: « Philip Morris ») con sede in New York, e dalla Rembrandt Group Limited (in prosieguo: « Rembrandt »), con sede in Stellenbosch (Repubblica Sudafricana), non costituiscono trasgressioni degli artt. 85 e 86 del trattato CEE. Le ricorrenti chiedono, inoltre, che la Corte ordini alla Commissione di modificare il proprio atteggiamento nei confronti di dette domande per conformarsi alla sentenza della Corte.
punto 2
Con ordinanze 28 novembre 1984, la Corte ha ammesso la Philip Morris e la Rembrandt ad intervenire a sostegno della Commissione. Con ordinanza 26 settembre 1984, la Corte ha disposto che le cause fossero riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
punto 3
Le domande proposte dalle ricorrenti a norma dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 già ricordato, erano dirette avverso taluni accordi tra la Philip Morris e la Rembrandt, in forza dei quali la prima di queste società acquistava dalla seconda, per 350 milioni di USD, una partecipazione del 50% al capitale della Rothmans Tobacco Holding Limited (in prosieguo: « Rothmans Holdings »), società finanziaria affiliata al 100% della Rembrandt la quale deteneva, nel capitale della Rothmans International ple (in prosieguo: «Rothmans International») una partecipazione sufficientemente alta per controllare quest'ultima società, che è un grande produttore di sigarette sul mercato comunitario e in particolare nel Benelux. Mediante questi accordi, la Philip Morris aveva acquistato una partecipazione indiretta del 21,9% agli utili della propria concorrente Rothmans International.
punto 4
Questi accordi (in prosieguo: «accordi del 1981 ») contenevano, inoltre, clausole miranti a mantenere l'equilibrio tra le parti per quanto riguarda la loro partecipazione diretta o indiretta al capitale della Rothmans International e attribuivano a ciascuna delle parti un « diritto di veto preliminare » in caso di cessione, ad opera della controparte, della partecipazione al capitale della Rothmans Holding.
punto 5
Per quanto riguarda l'amministrazione, gli accordi del 1981 attribuivano alle parti il diritto di nominare un numero uguale di membri nel consiglio di amministrazione della Rothmans Holding. Essi stabilivano che la Rembrandt conservava gli incarichi direttivi che aveva svolto fino a quel momento per quanto riguarda le attività commerciali della Rothmans International e che i dati relativi alla concorrenza non dovevano esser comunicati alla Philip Morris, ma contenevano pure disposizioni miranti alla collaborazione tra la Philip Morris e la Rothmans International in settori quali la distribuzione e la produzione concordate, le conoscenze e la ricerca tecnica ecc.
punto 6
In seguito a domande fatte tra l'altro dalle ricorrenti, la Commissione inviava alla Philip Morris e alla Rembrandt una comunicazione degli addebiti nella quale dichiarava che gli accordi del 1981 trasgredivano tanto l'art. 85 quanto l'art. 86 del trattato. Dopo negoziati con la Commissione, la Philip Morris e la Rembrandt finivano col sostituire detti accordi con nuovi accordi in cui si teneva conto delle critiche della Commissione. Sono questi ultimi accordi (in prosieguo: « accordi del 1984 ») quelli cui si riferiscono le impugnate decisioni della Commissione, mentre questa non ha ritenuto opportuno adottare una decisione per quanto riguarda gli accordi originali del 1981, giacché questi erano stati annullati e sostituiti dagli accordi del 1984.
punto 7
Con gli accordi del 1984, la Philip Morris restituiva la partecipazione al capitale della Rothmans Holdings e in contropartita otteneva una partecipazione diretta al capitale della Rothmans International. Questa partecipazione è del 30,8%, ma corrisponde solo al 24,9% dei diritti di voto, mentre la quota, pure del 30,8%, detenuta dalla Rembrandt corrisponde al 43,6% di tali diritti.
punto 8
Esattamente come gli accordi del 1981, i nuovi accordi attribuiscono un diritto di prelazione alla controparte in caso di cessione della partecipazione. Inoltre, solo l'intera partecipazione di una parte può essere ceduta ai terzi ed unicamente ad un singolo acquirente indipendente o ad almeno 10 acquirenti indipendenti. Se la partecipazione della Rembrandt è venduta ad un solo acquirente, questo deve fare un'offerta identica per le quote della Philip Morris. Infine, in caso di cessione della partecipazione dell'una o dell'altra parte, gli accordi contemplano la possibilità di effettuare una ripartizione uguale dei diritti di voto nell'ambito della Rothmans International.
punto 9
Gli accordi del 1984 sono completati da taluni impegni delle parti nei confronti della Commissione. Questi impegni mirano in particolare a garantire che non vi sia una rappresentanza della Philip Morris negli organi direttivi della Rothmans International e che non vengano comunicate alla Philip Morris informazioni riguardanti il gruppo Rothmans International che possano influire sulla condotta del gruppo Philip Morris nei rapporti di concorrenza tra i due gruppi nell'ambito della Comunità. Inoltre, la Philip Morris si impegnava ad informare la Commissione di qualsiasi modifica degli accordi e di qualsiasi aumento nel proprio portafoglio della partecipazione alla Rothmans International o di qualsiasi caso in cui la Philip Morris ottenga il 25% o più dei diritti di voto nell'ambito della Rothmans International. Nelle due ultime ipotesi, la Commissione potrà esigere la separazione delle partecipazioni della Rothmans International e della Philip Morris, in modo da garantire la conservazione dello status quo per un periodo di tre mesi, durante il quale la Commissione può decidere quali nuovi provvedimenti siano eventualmente opportuni.
punto 10
Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento e dei mezzi ed argomenti svolti dalle ricorrenti, dalla Commissione e dalle intervenienti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi dati del fascicolo sono riprodotti in seguito solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte.
Sentenza › I — Sulla ricevibilità dei ricorsi
punto 11
Una delle intervenienti, la Rembrandt, contesta la ricevibilità dei ricorsi, in quanto la lettera della Commissione 22 marzo 1984 non sarebbe una decisione ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato ed inoltre le ricorrenti non sarebbero toccate direttamente ed individualmente ai sensi dello stesso articolo. La Commissione, ribatte che, nella parte in cui le ricorrenti chiedono che la Corte ordini alla Commissione di adottare una decisione specifica, i ricorsi vanno dichiarati irricevibili.
punto 12
Quanto alle domande d'annullamento, è opportuno rilevare che la Commissione, a richiesta delle ricorrenti, ha redatto e inviato la lettera del 22 marzo 1984 alle ricorrenti in forma di « decisione ». Inoltre, detta lettera ha il contenuto di una decisione e ne produce gli effetti, in quanto pone fine alle indagini, contiene una valutazione degli accordi e impedisce alle ricorrenti di chiedere la riapertura delle indagini a meno che esse non forniscano elementi nuovi. Senza che sia necessario decidere se l'interveniente possa eccepire l'irricevibilità, queste considerazioni bastano a far ritenere che la lettera della Commissione 22 marzo 1984 è una decisione diretta alle ricorrenti ai sensi dell'art. 173, 2° comma, del trattato e quindi a far disattendere le eccezioni sollevate in proposito.
punto 13
I ricorsi sono invece irricevibili nella parte in cui chiedono alla Corte di ordinare alla Commissione di adottare un atto in sostituzione di quello impugnato, giacché la Corte, nell'ambito del sindacato di legittimità contemplato dall'art. 173, non può emettere un'ingiunzione del genere.
Sentenza › II — Sul merito
punto 14
I mezzi delle ricorrenti vertono sul procedimento amministrativo, sulla valutazione che la Commissione ha fatto degli accordi e sulla motivazione delle decisioni.
Sentenza › II — Sul merito › A — Sul procedimento amministrativo
punto 15
Le ricorrenti sostengono in particolare che, avendo presentato domande in forza dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, esse non hanno partecipato adeguatamente alle indagini sugli accordi di cui è causa effettuate dalla Commissione.
punto 16
A questo proposito emerge dal fascicolo che, esclusi i passi che la Philips Morris e la Rembrandt ritenevano coperti da segreto commerciale, la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti copia della comunicazione degli addebiti del 19 maggio 1982, nella quale dichiarava che gli accordi del 1981 trasgredivano gli artt. 85 e 86 del trattato. Le ricorrenti hanno pure avuto occasione di commentare le risposte della Philip Morris e della Rembrandt alla comunicazione degli addebiti, ed hanno partecipato all'audizione del 5-7 ottobre 1982. Dopo l'audizione, le ricorrenti hanno ricevuto il verbale ed hanno avuto occasione di commentare le osservazioni supplementari che la Philipp Morris ha presentato per iscritto in seguito all'audizione.
punto 17
Nel maggio del 1983, la Commissione informava le ricorrenti che la Philip Morris e la Rembrandt avevano apportato talune modifiche agli accordi del 1981, e a questo proposito vi era stato uno scambio di lettere e si erano tenute riunioni tra le ricorrenti e la Commissione. Dopo che la Philip Morris e la Rembrandt avevano infine deciso di sostituire gli accordi del 1981 con i nuovi accordi del 1984, le ricorrenti, a norma dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni contemplate dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU pag. 2268), erano state informate, con lettere del 16 dicembre 1983, che la Commissione riteneva che non vi fosse più motivo di accogliere le loro domande, ed erano state invitate a presentare eventuali ulteriori osservazioni. A questo scopo le ricorrenti venivano informate del contenuto dei nuovi accordi e degli impegni assunti dalla Philip Morris e dalla Rembrandt. Solo dopo aver ricevuto le osservazioni delle ricorrenti sui nuovi accordi e su detti impegni, la Commissione ha adottato le decisioni impugnate.
punto 18
Le ricorrenti ammettono che, fino ai negoziati relativi alla modifica degli accordi iniziali, hanno partecipato da vicino alle indagini condotte dalla Commissione, ma sostengono che la Commissione ha attribuito un senso troppo ampio alla nozione di « segreto commerciale », omettendo di trasmettere loro taluni documenti e parti di documenti. Esse assumono inoltre che avrebbero dovuto essere ammesse a partecipare a detti negoziati o, quanto meno, avrebbero dovuto essere informate regolarmente del loro andamento mediante trasmissione dei verbali. Le ricorrenti sostengono che su questi punti la Commissione ha commesso irregolarità di procedura che costituiscono nei loro confronti trasgressione delle prerogative della difesa, quali sono state precisate dalla giurisprudenza della Corte.
punto 19
E opportuno osservare che la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti riguarda le prerogative della difesa delle imprese nei cui confronti la Commissione conduce indagini. Orbene, siffatte indagini non costituiscono un procedimento contraddittorio fra le imprese interessate, bensì un procedimento instaurato dalla Commissione d'ufficio o a richiesta, nell'espletamento del suo compito di provvedere all'osservanza delle norme sulla concorrenza. Ne consegue che le imprese contro le quali il procedimento viene instaurato e quelle che hanno presentato una domanda a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, comprovando l'interesse legittimo a che sia posto fine alla trasgressione denunciata, non sono nella stessa situazione processuale, e che le seconde non possono valersi delle prerogative della difesa ai sensi della giurisprudenza cui si rifanno.
punto 20
D'altra parte, come emerge in particolare dalla sentenza 28 marzo 1985 (CICCE/Commissione, 298/83, Race. pag. 1105), questi regolamenti devono essere posti in grado di salvaguardare i loro interessi legittimi nell'ambito del procedimento amministrativo e la Commissione deve esaminare tutti gli aspetti di fatto e di diritto esposti nei reclami. Tuttavia le prerogative procedurali dei reclamanti non sono altrettanto ampie delle prerogative della difesa delle imprese nei confronti delle quali la Commissione conduce le indagini. Ad ogni modo, esse non possono ledere dette prerogative della difesa.
punto 21
Nella sentenza 24 giugno 1986 (AKZO Chemie BV e AKZO Chemie UK Ltd/Commissione, 53/85, Race. pag. 1965), la Corte ha ammesso che l'obbligo del segreto professionale enunciato dall'art. 214 del trattato e dall'art. 20, n. 2, del regolamento n. 17 è attenuato nei confronti dei regolamenti e che la Commissione può comunicare a questi determinate informazioni coperte dal segreto professionale, sempreché detta comunicazione sia necessaria per il buon svolgimento dell'istruttoria. Nella stessa sentenza, la Corte ha tuttavia rilevato che al reclamante non possono, in alcun caso, essere trasmessi documenti che contengono segreti commerciali ed ha precisato i mezzi con i quali l'impresa oggetto dell'indagine può opporsi a siffatta trasmissione.
punto 22
Nelle presenti cause, le ricorrenti non hanno fornito elementi che inducano a credere che la Commissione abbia omesso di trasmettere loro documenti che poteva tramettere senza divulgare segreti commerciali. Ne consegue che questa prima parte del mezzo va disattesa.
punto 23
Quanto alla censura relativa ai negoziati che la Philip Morris e la Rembrandt hanno condotto con la Commissione onde modificare gli accordi iniziali, è opportuno ricordare che il procedimento amministrativo rappresenta, fra l'altro, l'occasione, per le imprese interessate, per adeguare gli accordi o le pratiche criticate alle norme del trattato. Questa possibilità presuppone il diritto delle imprese e della Commissione di intavolare negoziati riservati onde determinare le modifiche che possono far venir meno gli addebiti della Commissione stessa.
punto 24
Siffatto diritto sarebbe leso se i reclamanti dovessero assistervi od essere costantemente tenuti al corrente dell'andamento dei negoziati onde presentare le loro osservazioni sulle varie proposte fatte dall'una o dall'altra parte. Gli interessi legittimi dei reclamanti sono pienamente salvaguardati qualora essi siano informati del risultato di detti negoziati in relazione al quale la Commissione si propone di archiviare i reclami. Orbene, su questo punto le ricorrenti hanno ricevuto tutte le informazioni rilevanti dalle lettere che la Commissione ha loro inviato in forza dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Ne consegue che questa seconda parte del mezzo va del pari disattesa.
punto 25
Nello stesso ordine di idee, le ricorrenti sostengono che, durante i negoziati tra la Philip Morris e la Commissione, è stata esercitata una pressione sulla Commissione, in particolare da parte di un ex membro della stessa. In proposito basta constatare che le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento a sostegno di questo assunto.
punto 26
Infine, le ricorrenti si dolgono del fatto che la Commissione, nelle decisioni impugnate, abbia aggiunto argomenti nuovi rispetto alle lettere di cui all'art. 6 del regolamento n. 99/63 e sui quali le ricorrenti non hanno avuto occasione di esprimersi previamente.
punto 27
Questo argomento va del pari disatteso. Le ricorrenti, in qualità di reclamanti, hanno avuto occasione di esprimersi sugli argomenti esposti in dette lettere. Il fatto che le osservazioni delle ricorrenti abbiano dato origine ad ulteriori riflessioni da parte della Commissione e che questa, per questo motivo, abbia ritenuto utile aggiungere degli argomenti nelle decisioni finali non implica alcun obbligo della Commissione di sentirle di nuovo prima di adottare le decisioni stesse.
punto 28
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che il mezzo relativo al procedimento amministrativo va disatteso in quanto complessivamente infondato.
Sentenza › II — Sul merito › B — Sulla valutazione degli accordi da parte della Commissione
punto 29
Le ricorrenti sostengono che, nelle decisioni impugnate, la Commissione ha erroneamente applicato gli artt. 85 e 86 del trattato, ed ha commesso un errore manifesto ritenendo che gli impegni assunti dalla Philip Morris e dalla Rembrandt fossero sufficienti per evitare che detti articoli fossero trasgrediti.
punto 30
Si deve rilevare anzitutto che le decisioni impugnate riguardano solo gli accordi del 1984 e non quelli del 1981, che hanno conservato rilevanza solo in quanto rivelano le intenzioni iniziali delle parti. Le presenti cause fanno quindi sorgere essenzialmente il problema se ed, eventualmente, in quali casi l'acquisto di una partecipazione di minoranza al capitale di un'impresa concorrente possa costituire trasgressione degli artt. 85 e 86 del trattato.
punto 31
Poiché la partecipazione al capitale della Rothmans International costituisce oggetto di accordi stipulati tra imprese le quali, dopo l'entrata in vigore degli accordi stessi, restano indipendenti, è opportuno anzitutto esaminare questo problema alla luce dell'art. 85.
Sentenza › II — Sul merito › B — Sulla valutazione degli accordi da parte della Commissione › Sull'applicazione dell'art. 85
punto 32
Le ricorrenti sostengono in sostanza che si deve presumere un effetto restrittivo della concorrenza quando un'impresa acquista una partecipazione rilevante, anche se di minoranza, al capitale di un'impresa concorrente. Detta partecipazione inciderebbe inevitabilmente sul comportamento commerciale delle imprese coinvolte, in particolare su un mercato stagnante ed altamente oligopolistico come quello delle sigarette, nel quale qualsiasi tentativo di aumentare la quota di mercato di un'impresa sarebbe effettuato a danno delle imprese concorrenti. Su questo mercato, i vincoli costituiti tra due degli operatori più importanti altererebbero l'equilibrio concorrenziale.
punto 33
Secondo le ricorrenti, il negozio in questione non ha solo l'effetto, ma anche lo scopo, di restringere la concorrenza. Questo fatto deriverebbe dai rapporti tra gli accordi criticati e gli accordi iniziali del 1981, i quali contemplavano la collaborazione commerciale tra le parti. Proprio grazie ai diritti ottenuti in forza di detti accordi iniziali la Philip Morris avrebbe potuto procurarsi una partecipazione diretta al capitale della Rothmans International, e nulla indicherebbe che l'idea della cooperazione commerciale sia stata abbandonata, tanto più che il prezzo pagato dalla Philip Morris è rimasto immutato. L'intenzione di collaborare sul mercato comunitario sarebbe del resto confermata dall'esistenza di accordi di collaborazione tra la Philip Morris e la Rothmans International in Indonesia, in Malesia e nelle Filippine.
punto 34
Le ricorrenti sostengono pure che l'effetto e lo scopo anticoncorrenziali degli accordi criticati sono rafforzati dalle clausole sul diritto di prelazione, qualora una delle parti intendesse cedere la partecipazione al capitale della Rothmans International. Queste clausole mirerebbero a riservare alla Philip Morris la possibilità di acquistare il controllo della Rothmans International e dimostrerebbero che la partecipazione non costituisce un semplice investimento passivo. Il fatto che l'uso di queste clausole sia incompatibile con l'art. 85 basterebbe di per sé a far ritenere che gli accordi hanno lo scopo di restringere la concorrenza.
punto 35
Infine, gli impegni imposti dalla Commissione non basterebbero affatto per togliere agli accordi la natura anticoncorrenziale. Da un lato, gli impegni relativi all'attuale amministrazione della Rothmans International non impedirebbero alla Philip Morris di esercitare un'influenza ufficiosa in quanto azionista di rilievo della Rothmans International. Dall'altro gli impegni relativi alla separazione degli interessi della Philip Morris e della Rothmans International in caso di esercizio, da parte della Philip Morris, del diritto di prelazione riguarderebbe il periodo successivo alla trasgressione dell'art. 85 e non entrerebbero nemmeno in gioco se la Philip Morris ottenesse il controllo effettivo della Rothmans International in seguito alla vendita della partecipazione della Rembrandt ad almeno 10 acquirenti indipendenti tra loro e dalla Philip Morris.
punto 36
E opportuno ricordare che, per ricadere sotto il divieto dell'art. 85, un accordo deve avere l'oggetto o l'effetto di impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
punto 37
Il fatto che un'impresa acquisti una partecipazione al capitale di un'impresa concorrente, benché non costituisca di per sé un comportamento che restringe la concorrenza, può tuttavia costituire un mezzo idoneo per influire sul comportamento commerciale delle imprese in questione, in modo da restringere o da alterare il gioco della concorrenza sul mercato sul quale dette due imprese svolgono le loro attività commerciali.
punto 38
Ciò avverrebbe in particolare se, mediante l'acquisto della partecipazione o mediante clausole accessorie dell'accordo, l'impresa che investe ottiene il controllo di diritto o di fatto del comportamento commerciale dell'altra impresa o se l'accordo contempla la collaborazione commerciale fra le imprese o crea strutture atte ad agevolare tale collaborazione.
punto 39
Ciò può del pari avvenire qualora l'accordo riservi all'impresa che investe la possibilità di rafforzare, in un secondo tempo, la propria posizione prendendo il controllo effettivo dell'altra impresa. È opportuno tener conto non solo degli effetti attuali dell'accordo, ma anche dei suoi effetti potenziali e della possibilità che esso rientri in un progetto a più lunga scadenza.
punto 40
Infine, qualsiasi accordo dev'essere valutato nel suo contesto economico, ed in particolare alla luce della situazione del mercato di cui trattasi. Qualora le imprese coinvolte siano società multinazionali che svolgono le loro attività su scala mondiale, non è nemmeno possibile prescindere dai loro rapporti extracomunitari. Si deve tener conto in particolare della possibilità che l'accordo in questione faccia parte di una politica di collaborazione complessiva tra le imprese che aderiscono all'accordo.
punto 41
Alla luce di tutte queste considerazioni si deve stabilire se la Commissione, nel valutare gli accordi del 1984, abbia ritenuto erroneamente che lo scopo o l'effetto anticoncorrenziale non sia stato dimostrato.
punto 42
Per quanto riguarda la situazione sul mercato delle sigarette, la Commissione ha constatato, nella sua comunicazione degli addebiti relativa agli accordi del 1981, che questo mercato è stato quantitativamente stagnante dal 1976 al 1980, periodo da essa preso in esame. Essa ha pure rilevato che, ad eccezione dei mercati francese ed italiano, ove vi è un monopolio di Stato, il mercato comunitario è dominato da sei gruppi di imprese, tra i quali quelli costituiti dalle ricorrenti e dalle intervenienti nella presente causa.
punto 43
La Commissione ritiene che, sul mercato delle sigarette, stagnante ed oligopolistico, e in mancanza di vera concorrenza sul piano dei prezzi o della ricerca, la pubblicità e l'acquisto di imprese costituiscono i principali strumenti per aumentare la quota di mercato di un operatore economico. Inoltre dato che il mercato è dominato da grandi imprese che dispongono di mezzi e di conoscenze tecniche notevoli, e dato che la pubblicità ha grande importanza, sarebbe molto difficile, per una nuova impresa, affermarvisi.
punto 44
Si deve ammettere che, nella situazione di mercato così descritta dalla Commissione ed essenzialmente non contestata dalle altre parti in causa, l'impresa che intenda aumentare la sua quota di mercato è fortemente tentata, se l'occasione si presenta, di prendere il controllo di un'impresa concorrente. Si deve pure ammettere che, in dette circostanze, i tentativi di prendere il controllo e gli accordi atti a favorire la collaborazione commerciale fra due o più di queste imprese dominanti implicano il rischio di provocare una restrizione della concorrenza.
punto 45
Tenuto conto di questa situazione di mercato, la Commissione deve essere particolarmente cauta. Essa deve specialmente accertare se un accordo, che apparentemente non va oltre l'investimento passivo in un'impresa concorrente, non miri, in realtà, al controllo di detta impresa, eventualmente in un secondo tempo, o ad instaurare la collaborazione tra le imprese al fine della ripartizione del mercato. Ciò non toglie che la Commissione, per poter accertare una trasgressione dell'art. 85, dev'essere in grado di dimostrare che l'accordo ha lo scopo o l'effetto di incidere sul comportamento concorrenziale delle imprese sul mercato di cui trattasi.
punto 46
In proposito, va rilevato che gli accordi del 1984 e gli impegni assunti dalla Philip Morris e dalla Rembrandt nei confronti della Commissione escludono la rappresentanza della Philip Morris nel consiglio d'amministrazione e in qualsiasi altro organo direttivo della Rothmans International, e limitano la partecipazione della Philip Morris a meno del 25% dei diritti di voto. Invece la quota detenuta dalla Rembrandt rappresenta il 43,6% dei diritti di voto il che, data la dispersione del resto di questi diritti e tenuto conto della rappresentanza della Rembrandt negli organi direttivi della Rothmans International, consente alla Rembrandt di continuare a determinare la politica commerciale della Rothmans International sul mercato delle sigarette.
punto 47
Si deve qui osservare che, a differenza degli accordi del 1981, quelli del 1984 non contengono alcuna clausola relativa alla collaborazione commerciale, che i secondi accordi non costituiscono alcuna struttura che favorisca siffatta collaborazione tra la Philip Morris e la Rothmans International e che le imprese si sono impegnate a non scambiare informazioni che possano incidere sulla loro condotta concorrenziale. Salvo le clausole relative alla eventuale cessione, ad opera dell'una o dell'altra parte, della quota di capitale della Rothmans International, che saranno esaminate in seguito, le clausole degli accordi del 1984, completate dagli impegni assunti nei confronti della Commissione, non bastano quindi a dimostrare che gli accordi stessi abbiano lo scopo o l'effetto di consentire ad una delle imprese di influenzare il comportamento commerciale dell'altra.
punto 48
Si deve inoltre stabilire se la partecipazione della Philip Morris al capitale della Rothmans International, nelle circostanze concrete, obblighi necessariamente le imprese coinvolte a prendere in considerazione l'interesse della controparte nell'elaborazione della loro politica commerciale, come sostengono le ricorrenti.
punto 49
Per quanto riguarda la Rembrandt, la Commissione sostiene che questa impresa ha tuttavia interesse a trarre il massimo profitto possibile dall'investimento nella Rothmans International e che, grazie ai diritti di voto ed ai rapporti tradizionali di direzione con questa società, è, in pratica, in grado di controllarne la politica commerciale senza tener conto degli interessi della Philip Morris. Benché il numero dei voti di cui dispone la Philip Morris basti per bloccare determinate decisioni di natura eccezionale, questa possibilità sarebbe troppo remota per costituire una minaccia reale, che possa influire sulla Rembrandt nell'amministrazione della Rothmans International. Non vi sarebbe alcun motivo di supporre che i dirigenti e il personale della Rothmans International non abbiano interesse a fare di questa società un'impresa quanto più possibile redditizia.
punto 50
Benché la Philip Morris, dal canto suo, data la sua partecipazione agli utili della Rothmans International, abbia interesse alla riuscita della stessa, tuttavia il suo intento principale resta comunque, secondo la Commissione, quello di aumentare la quota di mercato e le entrate delle proprie imprese. La Philip Morris avrebbe quindi tuttavia un interesse considerevole a limitare l'aumento della quota di mercato della Rothmans International mediante la propria opera in campo industriale e commerciale. La Commissione ritiene quindi che l'acquisto di una partecipazione di minoranza, da parte della Philip Morris, al capitale della Rothmans International non implichi di per sé una modifica della situazione concorrenziale sul mercato comunitario delle sigarette.
punto 51
Si deve rilevare che il contenuto del fascicolo non consente di disattendere questa valutazione della Commissione. In particolare nulla permette di concludere che l'acquisto di partecipazione rischi di risolversi in una ripartizione del mercato nel senso che la Philip Morris, senza rinunciare alle proprie quote di mercato, possa concentrarsi su una parte specifica di questo offrendo perciò alla Rothmans International la possibiltà di aumentare le sue attività in un'altra parte del mercato.
punto 52
Non esistono nemmeno dati sufficienti per concludere che la Philip Morris e la Rothmans International collaborino fuori dal mercato comunitario in modo da incidere sui loro rapporti reciproci su tale mercato. Le ricorrenti si limitano ad assumere che una collaborazione del genere esiste su determinati mercati geografici limitati, e le intervenienti deducono che questa collaborazione verte solo su accordi per l'uso di determinati marchi commerciali appartenenti alla controparte, il che costituirebbe per il settore considerato un procedimento del tutto normale e, del resto, seguito del pari dalle ricorrenti. Stando così le cose, non si può nemmeno concludere che gli accordi criticati rientrino in una politica di collaborazione complessiva tra due imprese multinazionali sul mercato mondiale delle sigarette.
punto 53
Il fatto che gli accordi criticati contengano clausole riguardanti l'eventuale vendita delle azioni della Rothmans International ad opera dell'una o dell'altra parte e che dette clausole contemplino una possibilità che, in un contesto immutato, potrebbe essere in contrasto con l'art. 85 non è di per sé sufficiente per dimostrare che gli accordi abbiano lo scopo di restringere la concorrenza. È vero che gli accordi del 1984 sostituiscono accordi che contemplavano la suddivisione del controllo sulla Rothmans Holdings, la quale a sua volta esercitava un controllo effettivo sulla politica commerciale della Rothmans International e che questa sostituzione non ha implicato alcuna diminuzione del prezzo pagato dalla Philip Morris, ma è opportuno ricordare che la Philip Morris ha tratto altri vantaggi, in particolare quello di poter impedire che la Rothmans International cada sotto il controllo di un'altra impresa concorrente e che essa ha ottenuto un aumento notevole della sua percentuale di utili nella Rothmans International. Pur se la cronistoria degli accordi criticati dimostra che la Philip Morris progettava un negozio che andava oltre l'investimento passivo, le clausole di questi accordi che contemplano una situazione puramente ipotetica non consentono di dimostrare che l'acquisto di partecipazione di minoranza costituisce la prima fase di un disegno per giungere al controllo della Rothmans International.
punto 54
È tuttavia opportuno stabilire se queste clausole producano effetti anticoncorrenziali attuali e se la Commissione abbia del pari tenuto nel debito conto i loro effetti potenziali.
punto 55
La Commissione non ritiene che dette clausole incidano attualmente sul comportamento concorrenziale delle parti. In vista della cessione della propria quota di capitale della Rothmans International, la Rembrandt avrebbe interesse ad aumentare il valore del proprio investimento mediante una concorrenza effettiva da parte di detta impresa. La Philip Morris, dal canto suo, avrebbe interesse a limitare il prezzo eventuale delle azioni della Rothmans International appartenenti alla Rembrandt e non avrebbe, quindi, alcun motivo per limitare la propria opera intesa ad acquistare ulteriori quote di mercato. Inoltre, la possibilità per il personale della Rothmans International di esser assunto in seguito dalla Philip Morris dovrebbe piuttosto incitarlo a dimostrare la propria competenza professionale. La Commissione non ritiene nemmeno che la possibilità che la Philip Morris ostacoli la vendita eventuale, da parte della Rembrandt, delle azioni della Rothmans International possa costituire una minaccia atta ad influire sulla gestione commerciale normale della Rembrandt e della Rothmans International.
punto 56
Il contenuto del fascicolo non consente alla Corte di escludere questa valutazione della Commissione. È opportuno aggiungere che gli ostacoli posti all'acquisto di una quota della Rothmans International da parte di un'impresa terza, che derivano dalle clausole in esame, non possono considerarsi una restrizione attuale della concorrenza sul mercato delle sigarette incompatibile con l'art. 85. In primo luogo, come hanno sostenuto le intervenienti, clausole di questo tipo possono giustificarsi con l'interesse legittimo delle parti contraenti a salvaguardare il loro rilevante investimento. Inoltre, nelle circostanze concrete, il fatto che la Philip Morris, senza avere ottenuto direttamente il controllo della Rothmans International, abbia acquistato il potere d'impedire che questo controllo passi ad una terza impresa concorrente non può, di per sé, costituire una restrizione della concorrenza.
punto 57
Per quanto riguarda gli effetti potenziali delle clausole in esame, si deve ammettere che la Commissione ha adottato provvedimenti destinati ad evitare che tali effetti si producano in modo incompatibile con l'art. 85 del trattato. In particolare, la Philip Morris si è impegnata ad informare la Commissione di qualsiasi emendamento, modifica o aggiunta agli accordi ed a notificarle, entro quaranttott'ore, qualsiasi aumento del suo portafoglio di quote della Rothmans International e qualsiasi evento grazie al quale la Philip Morris potesse ottenere il 25% o più del totale dei diritti di voto nella Rothmans International. Inoltre la Philip Morris si è impegnata a porre in vigore, a richiesta della Commissione in seguito ad una notifica del genere, un accordo di separazione degli interessi rispettivi della Philip Morris e della Rothmans International sul mercato comunitario del tabacco, conservando così lo status quo per un periodo di tre mesi durante il quale la Commissione potrà esaminare la nuova situazione alla luce degli artt. 85 ed 86 del trattato.
punto 58
E vero, come hanno posto in rilievo le ricorrenti, che questi impegni non si applicano se la Philip Morris ottiene il controllo di fatto sulla Rothmans International senza aumentare i propri diritti di voto, in particolare nell'ipotesi di cessione di quote della Rembrandt ad almeno dieci acquirenti indipendenti. Orbene, in un siffatto caso che, tra le ipotesi di cessione, pare il più improbabile e che presuppone che la Philip Morris rinunci a valersi dei diritti che le clausole le attribuiscono, il potere di controllo della Philip Morris sarebbe inoltre estremamente fragile, in quanto essa non avrebbe alcuna possibilità di impedire una ulteriore concentrazione dei diritti di voto nelle mani di una terza società. Si deve quindi ammettere che la Commissione, mediante gli impegni assunti dalla Philip Morris e dalla Rembrandt, ha rafforzato le sue possibilità generali di sorveglianza e di controllo, in modo da poter evitare che le clausole degli accordi relativi alla futura cessione di quote del capitale della Rothmans International detenute dalle parti contraenti producano effetti incompatibili con l'art. 85.
punto 59
Emerge quindi dalle considerazioni che precedono che l'esame delle censure che le ricorrenti muovono alla valutazione delle varie clausole degli accordi criticati non ha dimostrato che la Commissione abbia avuto torto nell'accertare che lo scopo o l'effetto anticoncorrenziale non è stato provato.
punto 60
Tuttavia, le ricorrenti sostengono del pari che, anche nell'ipotesi in cui i vari elementi degli accordi criticati, presi separatamente, non fossero considerati incompatibili con l'art. 85, n. 1, è inoltre necessario stabilire se la combinazione di questi vari elementi non si risolva nel produrre effetti anticoncorrenziali.
punto 61
In proposito si deve osservare che l'esame degli effetti di questi accordi deve basarsi effettivamente sulla valutazione complessiva degli accordi stessi. Le ricorrenti non sostengono che la Commissione avrebbe omesso di procedere a detta valutazione, ma contestano la conclusione cui la Commissione è giunta su questo punto.
punto 62
Trattandosi di una valutazione economica complessa, bisogna ricordare che, nella sentenza 11 luglio 1985 (Remia 42/84, Race. pag. 2566), la Corte ha deciso che, mentre essa esercita un sindacato generale e completo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 85, n. 1, il sindacato che essa esercita sulle valutazioni economiche complesse fatte dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
punto 63
La Corte ritiene che il fascicolo non abbia messo in luce alcun errore manifesto relativo agli elementi di valutazione esistenti al momento dell'adozione delle decisioni impugnate. Quanto alla valutazione degli effetti potenziali degli accordi criticati è opportuno rilevare anzitutto che la Commissione ha reso note le sue intenzioni di sorvegliare attentamente l'andamento della concorrenza tra le parti interessate ed inoltre che le ricorrenti possono richiedere, in qualsiasi momento, il riesame degli accordi qualora siano in grado di fornire nuovi elementi.
punto 64
Ne discende che l'argomento relativo alla valutazione erronea del complesso degli accordi criticati non può essere accolto. Di conseguenza il mezzo relativo all'applicazione dell'art. 85 va respinto.
Sentenza › II — Sul merito › B — Sulla valutazione degli accordi da parte della Commissione › Sull'applicazione dell'art. 86
punto 65
Per quel che riguarda l'art. 86 del trattato, dopo le considerazioni sopra esposte non è più necessario accertare fino a qual punto la Rothmans International occupi una posizione dominante in una parte sostanziale del mercato comune. Si potrebbe infatti configurare un abuso di questa posizione solo se la partecipazione di cui trattasi si traducesse in un controllo effettivo dell'altra impresa o quanto meno in un'influenza sulla politica commerciale della stessa. Emerge dall'esame relativo all'art. 85 che un siffatto effetto degli accordi del 1984 non è provato. È quindi opportuno respingere anche il mezzo basato sull'art. 86.
Sentenza › II — Sul merito › C — Sulla motivazione delle decisioni impugnate
punto 66
Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate sono invalide in quanto la Commissione non ha precisato l'iter attraverso cui è giunta alla conclusione. Le decisioni andrebbero molto oltre quelle precedenti della Commissione e stabilirebbero nuovi principi, cosicché era dovere della Commissione esporre il suo ragionamento in modo esauriente.
punto 67
Le ricorrenti aggiungono che la Commissione era particolarmente tenuta a motivare le decisioni in modo esauriente per le parti degli accordi del 1984, che ricompaiono negli accordi del 1981, in quanto modificava, nelle decisioni impugnate, il suo precedente atteggiamento sugli accordi del 1981, esposto nella comunicazione degli addebiti.
punto 68
Le ricorrenti sostengono infine che le decisioni, pur aggiungendo argomenti nuovi rispetto alle lettere contemplate dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 non hanno ribattuto a talune osservazioni presentate dalle ricorrenti in risposta a dette lettere.
punto 69
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la portata dell'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 190 del trattato, dipende dalla natura dell'atto e dal contesto nel quale è stato adottato.
punto 70
In caso di reiezione di una domanda ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, basta che la Commissione esponga i motivi per cui non ha ritenuto possibile dimostrare l'esistenza di una trasgressione delle norme sulla concorrenza. In particolare, la Commissione non deve spiegare eventuali differenze rispetto alla comunicazione degli addebiti, la quale costituisce un documento preparatorio le cui valutazioni sono di natura puramente provvisoria e destinate a delimitare l'oggetto della procedura amministrativa nei confronti delle imprese cui la procedura stessa si riferisce.
punto 71
È vero che, nella sentenza 26 novembre 1975 (Papiers peints, 73/74, Race. pag. 1491), la Corte ha precisato che, se nell'ambito di una pratica decisionale una decisione va notevolmente oltre quelle precedenti, spetta alla Commissione svolgere il ragionamento in modo esplicito. Orbene, le decisioni impugnate riguardano accordi di un tipo non trattato nella precedente prassi amministrativa della Commissione, e non stabiliscono nuovi principi rispetto a questa prassi, ma si limitano essenzialmente ad esaminare aspetti particolari degli accordi.
punto 72
Per quanto riguarda la censura relativa all'omissione di ribattere agli argomenti delle ricorrenti, è opportuno ricordare che la Corte, nella sentenza 17 gennaio 1984 (VBVB e VBBB/Commissione, cause riunite 43 e 63/82, Race. pag. 19), ha rilevato che, benché a norma dell'art. 190 del trattato la Commissione debba menzionare i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l'hanno indotta ad adottarla, questa disposizione non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo.
punto 73
Era quindi sufficiente nella fattispecie che la Commissione indicasse i dati di fatto e le considerazioni giuridiche in base alle quali ha accertato l'impossibilità di dimostrare che gli accordi del 1984 costituivano una trasgressione delle norme sulla concorrenza. Viste sotto questo profilo, le decisioni impugnate non possono considerarsi insufficientemente motivate.
punto 74
E quindi d'uopo respingere quest'ultimo mezzo e, pertanto, i ricorsi nel loro complesso.
Sentenza › Sulle spese
punto 75
Ai termini dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate in solido allé spese, ivi comprese quelle delle intervenienti.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (sesta sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Le ricorrenti sono condannate in solido alle spese, ivi comprese quelle delle intervenienti.
Firme
Due
Rodríguez Iglesias
Koopmans
Bahlmann
Kakouris
Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 17 novembre 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della sesta sezione
O. Due