Sez. 1, Sentenza n. 5069 del 21/05/1998 (Rv. 515646 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE | Morte della parte o del procuratore per essa costituito nel precedente grado di giudizio - Effetto interruttivo - Estensione anche all'altra parte - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE
L'art. 328 cod. proc. civ. prevede la interruzione del termine per impugnare, esclusivamente a favore della parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo, e ciò anche nell'ipotesi in cui - conformemente a quanto deve ritenersi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 1986 - l'evento riguardi il procuratore per essa costituito nel concluso grado di giudizio. Infatti, la norma è dettata dall'esigenza esclusiva di tutelare la parte che versa in condizioni di minorata difesa processuale; sicché la interruzione non si riflette sul termine per impugnare dato all'altra parte, che dovrà comunque provvedere alla tempestiva notificazione dell'impugnazione nei modi di cui all'art. 330 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)