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Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 18/03/2003 (Rv. 561199 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE | Parte costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla congiuntamente - Morte di uno dei procuratori designato quale domiciliatario - Interruzione del termine breve di impugnazione - Esclusione - Proroga del termine annuale di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561199-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE

Nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente la morte di uno di essi non determina l'interruzione del termine breve di impugnazione ex art. 328, primo comma, cod. proc. civ., e, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 328 dello stesso codice, non dà luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327, cod. proc. civ., in quanto l'esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, essendo altresì irrilevante che il procuratore deceduto sia stato designato quale domiciliatario, dato che, se la parte è costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori muniti di eguali poteri di rappresentanza, la notifica dell'impugnazione è valida anche se eseguita presso il procuratore che non risulta domiciliatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)