Sez. L, Sentenza n. 2966 del 02/08/1975 (Rv. 377054 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EMOLUMENTI NON IMPONIBILI - DIFFERENZE - COMPENSI PER RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI, NEI PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA E NEI CONGEDI MATRIMONIALI - NATURA RETRIBUTIVA - CONTRIBUZIONE - ASSOGGETTABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - NOZIONE - EMOLUMENTI NON IMPONIBILI - DIFFERENZE - COMPENSI PER RIPOSI DI CONGUAGLIO NON GODUTI, NEI PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA E NEI CONGEDI MATRIMONIALI - NATURA RETRIBUTIVA - CONTRIBUZIONE - ASSOGGETTABILITA.*
Costituisce retribuzione imponibile, ai fini delle contribuzioni previdenziali, tutto cio che, anche senza trovar riscontro in una specifica ed eseguita prestazione lavorativa, costituisce adempimento delle obbligazioni imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed ha base nella causa del contratto che e necessariamente oneroso. Vanno invece esclusi da tale computo non solo gli emolumenti che per propria natura non sono retributivi (rimborsi di spese, anticipazioni per conto di gestioni previdenziali e mutualistiche, Atti di liberalita), ma anche quelli che hanno uno spiccato carattere indennizzatorio dei rischi cui particolari situazioni espongano il lavoratore (indennita di cassa, rischio di guerra), oppure di prestazioni da costui rese, nonostante siano considerate con sfavore dalla legge (compenso per ferie e festivita non godute). Sono pertanto assoggettabili a contribuzione assicurativa i compensi per riposi di conguaglio non goduti, le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente infortunato o malato nei primi tre giorni di invalidita, nonche, infine, i compensi relativi ai congedi matrimoniali. (V 1286/75, mass n 374784; 500/75, mass n 373798; (V 441/75, mass n 373715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)