Sez. 1, Sentenza n. 5318 del 16/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206038 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Decisioni collegiali dibattimentali - Segretezza e collegialità effettiva - Sono previsti a pena di nullità assoluta - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Nelle decisioni collegiali dibattimentali, tanto la segretezza della deliberazione, che incide sulla capacità del singolo giudice che deve esprimere la sua opinione riservatamente, quanto la necessità che ad essa concorrano i giudici che hanno partecipato al dibattimento sono condizioni che rilevano a pena di nullità assoluta. (Fattispecie nella quale il Presidente di una Corte d'assise aveva letto un'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, senza che la Corte si fosse prima ritirata in camera di consiglio per deliberare. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto erronea la motivazione addotta dal giudice di merito, secondo il quale la semplice lettura del provvedimento in presenza degli altri componenti dell'organo avrebbe garantito la sua rispondenza alla volontà collegiale, a formare la quale non sarebbe stato necessario che l'organo collegiale si fosse prima ritirato in camera di consiglio per deliberare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)