Sez. 6, Sentenza n. 16259 del 12/03/2013 Cc. (dep. 09/04/2013) Rv. 256185 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Provvedimento cautelare di cui all'art. 282 ter cod. proc. pen. - Contrasto con l'ordine di protezione contro gli abusi familiari disposto dal giudice civile - Principio del "ne bis in idem" - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Il principio del "ne bis in idem" non é applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'art. 282 ter cod. proc. pen. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perchè le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell'onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell'art. 649 cod. proc. pen. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a "nuovo giudizio penale".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 342 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)