Sez. 5, Sentenza n. 27798 del 04/04/2013 Cc. (dep. 25/06/2013) Rv. 257697 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Determinazione dei luoghi oggetto del divieto - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter, cod. proc. pen., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali è inibito all'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l'indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all'obbligato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)