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Sez. 5, Sentenza n. 27798 del 04/04/2013 Cc. (dep. 25/06/2013) Rv. 257697 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Determinazione dei luoghi oggetto del divieto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257697-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter, cod. proc. pen., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali è inibito all'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l'indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all'obbligato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)