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Sez. L, Sentenza n. 7214 del 11/06/1992 (Rv. 477694 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Impiegati dell'O.N.M.I. transitati agli enti locali - Indennità di fine servizio - Controversie - Devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria ex art. 6 legge n. 75 del 1980 - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477694-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie

L'art. 6 della legge 20 marzo 1980 n. 75, in forza del quale le controversie in materia di indennità di fine servizio degli ex dipendenti O.N.M.I. transitati agli enti locali restano devolute all' autorità giudiziaria ordinaria, anziché essere devolute a quella amministrativa (come le analoghe controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome), manifestamente non è in contrasto con l'art. 3 Cost., atteso (a parte, nella specie, l'irrilevanza della dedotta questione di costituzionalità) che non esiste alcuna subordinazione fra organi di giustizia ordinaria ed organi di giustizia amministrativa, con la conseguenza che, avendo questi pari dignità costituzionale, non può considerarsi lesiva del principio di eguaglianza una legge che affidi la tutela di un diritto all'una invece che all'altra autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)