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Sez. 1, Sentenza n. 21499 del 27/03/2025 Ud. (dep. 06/06/2025) Rv. 288115-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Prescrizioni - Divieto di partecipare a pubbliche riunioni - Riferibilità alla frequentazione di manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288115-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di misure di prevenzione personali, la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico, e dunque non ricomprende le manifestazioni sportive che si svolgono in luoghi aperti al pubblico. (In motivazione la Corte ha aggiunto che quando, alla luce della concreta pericolosità del soggetto, si ritenga necessario impedirgli di assistere a determinate manifestazioni sportive, questa ulteriore prescrizione può essere imposta ai sensi del quinto comma della norma citata).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)