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Sez. U, Sentenza n. 46595 del 28/03/2019 Ud. (dep. 18/11/2019) Rv. 277007 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Prescrizioni - Divieto di partecipare a pubbliche riunioni - Nozione.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277007-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice è comunque tenuto a valutare, alla stregua delle specifiche allegazioni dell'interessato e delle risultanze degli atti, se la partecipazione alla pubblica riunione sia giustificata da validi motivi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)